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Ordinanza — n. 25951/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25951/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25951/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO MARCO nato a PALERMO il 10/01/1995 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rubino Marco; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si censura la severità della pena irrogata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale risulta generico avendo i Giudici di merito determinato la pena base attestandosi sul minimo edottale per poi riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, pena aumentata di appena quindici giorni per la ritenuta continuazione; che, nondimeno, la Corte territoriale ha dato atto della valutazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. accennando alla gravita della condotta del ricorrente che aveva intrapreso la fuga in zona pedonale tanto da compromettere la incolumità dei passanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 25951/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen. accennando alla gravita della condotta del ricorrente che aveva intrapreso la fuga in zona pedonale tanto da compromettere la incolumità dei passanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie sanzioni penali commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena contravvenzione per eccesso di velocità reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO MARCO nato a PALERMO il 10/01/1995 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rubino Marco; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si censura la severità della pena irrogata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale risulta generico avendo i Giudici di merito determinato la pena base attestandosi sul minimo edottale per poi riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, pena aumentata di appena quindici giorni per la ritenuta continuazione; che, nondimeno, la Corte territoriale ha dato atto della valutazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. accennando alla gravita della condotta del ricorrente che aveva intrapreso la fuga in zona pedonale tanto da compromettere la incolumità dei passanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05