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Ordinanza — n. 25949/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25949/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25949/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENDUTO GIOVANNI nato a PALERMO il 30/11/1960 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Venduto Giovanni; OSSERVA Ritenuto che il ricorso di presenta riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte territoriale nella parte in cui, con corretti argomenti in fatto e diritto, ha negato che la condotta del ricorrente costituisse il delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen. in quanto afferente a dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; che pertanto non era ipotizzabile l'applicazione della causa di non punibilità della ritrattazione; osservato che sul punto la censura si rivela anche generica nella parte in cui non prende in esame la corretta risposta alla dedotta questione in sede di gravame ipotizzando rilievi già tacciati di superficialità allorché si era inteso ipotizzare il differente reato ex art. 371-bis cod. pen. la cui sussistenza è stata correttamente esclusa dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 371-bis cod. pen; Ordinanza — n. 25949/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 371-bis cod. pen. in quanto afferente a dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; che pertanto non era ipotizzabile l'applicazione della causa di non punibilità della ritrattazione; osservato che sul punto la censura si rivela anche generica nella parte in cui non prende in esame la corretta risposta alla dedotta questione in sede di gravame ipotizzando rilievi già tacciati di superficialità allorché si era inteso ipotizzare il differente reato ex art. 371-bis cod. pen. la cui sussistenza è stata correttamente esclusa dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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false dichiarazioni sviamento della giustizia informazione e verifiche elementi comunicati a posteriori uso di un documento falso libertà di espressione e d'informazione

Disposizioni normative citate

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art. 371-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENDUTO GIOVANNI nato a PALERMO il 30/11/1960 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Venduto Giovanni; OSSERVA Ritenuto che il ricorso di presenta riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte territoriale nella parte in cui, con corretti argomenti in fatto e diritto, ha negato che la condotta del ricorrente costituisse il delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen. in quanto afferente a dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; che pertanto non era ipotizzabile l'applicazione della causa di non punibilità della ritrattazione; osservato che sul punto la censura si rivela anche generica nella parte in cui non prende in esame la corretta risposta alla dedotta questione in sede di gravame ipotizzando rilievi già tacciati di superficialità allorché si era inteso ipotizzare il differente reato ex art. 371-bis cod. pen. la cui sussistenza è stata correttamente esclusa dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19