Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic lack of specific criticism regarding sentence quantification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Giammaria inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision for insufficient motivation concerning the sentence quantification, but the court found the criticism merely evocative and lacking specific arguments. Consequently, the court ruled that the appeal failed to establish a clear correlation between the grounds of the contested decision and the arguments presented, violating the requirement against aspecificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible for genericity if it lacks specific criticism of the contested decision, failing to demonstrate a correlation between the reasons of the decision and the grounds of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMARIA GIUSEPPE nato a BARI il 25/06/1986 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Giamnnaria Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la carenza della motivazione specie in ordine alla quantificazione della pena è generico in quanto privo di una effettiva critica nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che in tal senso depone la critica avverso la inconferente sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a fronte di decisione emessa a seguito di giudizio in camera di consiglio dalla Corte di appello; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19