Ordinanza — n. 25944/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI GOTTI GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/09/1973 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Li Gotti Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura unicamente l'apprezzata recidiva è riproduttivo di analoga censura confutata con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, dopo aver fatto riferimento ai plurimi precedenti penali, ha messo in risalto come il ricorrente sia persona adusa a delinquere tanto da escludere l'occasionalità della ricaduta nel crimine, in tal modo esplicitando le ragioni dell'aumentata pericolosità quale presupposto per applicare la recidiva che comunque riteneva equivalente alle concesse attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25944/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI GOTTI GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/09/1973 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Li Gotti Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura unicamente l'apprezzata recidiva è riproduttivo di analoga censura confutata con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, dopo aver fatto riferimento ai plurimi precedenti penali, ha messo in risalto come il ricorrente sia persona adusa a delinquere tanto da escludere l'occasionalità della ricaduta nel crimine, in tal modo esplicitando le ragioni dell'aumentata pericolosità quale presupposto per applicare la recidiva che comunque riteneva equivalente alle concesse attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI GOTTI GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/09/1973 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Li Gotti Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura unicamente l'apprezzata recidiva è riproduttivo di analoga censura confutata con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, dopo aver fatto riferimento ai plurimi precedenti penali, ha messo in risalto come il ricorrente sia persona adusa a delinquere tanto da escludere l'occasionalità della ricaduta nel crimine, in tal modo esplicitando le ragioni dell'aumentata pericolosità quale presupposto per applicare la recidiva che comunque riteneva equivalente alle concesse attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05