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Ordinanza — n. 25943/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25943/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25943/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCOLA MIRKO nato a SAN SEVERO il 26/06/1989 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bocola Mirko; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura confutata con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha fatto esplicito riferimento, sia alla ritenuta non scarsa offensività della condotta che si era consumata con la fuga in orario di punta così mettendo a rischio l'incolumità di un numero indeterminato di persone presenti, sia ritenendo l'abitualità della condotta di reato tenuto conto delle pregresse due condanne passate in giudicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 25943/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura confutata con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha fatto esplicito riferimento, sia alla ritenuta non scarsa offensività della condotta che si era consumata con la fuga in orario di punta così mettendo a rischio l'incolumità di un numero indeterminato di persone presenti, sia ritenendo l'abitualità della condotta di reato tenuto conto delle pregresse due condanne passate in giudicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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persecuzione determinante per la fuga allontanamento inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento rischio di soggiorno illegale partenza illegale pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCOLA MIRKO nato a SAN SEVERO il 26/06/1989 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bocola Mirko; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura confutata con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha fatto esplicito riferimento, sia alla ritenuta non scarsa offensività della condotta che si era consumata con la fuga in orario di punta così mettendo a rischio l'incolumità di un numero indeterminato di persone presenti, sia ritenendo l'abitualità della condotta di reato tenuto conto delle pregresse due condanne passate in giudicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05