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Ordinanza — n. 25940/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25940/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25940/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KINGSLEY AMANS nato il 01/04/1974 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo relativo alla mancata verifica della imputabilità è inammissibile sia perché non dedotto nei motivi di appello e sia perché assolutamente generico rispetto al quadro probatorio assunto, non essendo a tale proposito rilevante lo stato di ebbrezza alcoolica; ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è parimenti riproduttivo di profilo di censura già vagliato dai giudici di merito, che hanno rilevato l'assenza di qualsivoglia elemento dal quale desumere l'arbitrarietà degli atti dei pubblici ufficiali; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 25940/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 393-bis cod. pen. in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è parimenti riproduttivo di profilo di censura già vagliato dai giudici di merito, che hanno rilevato l'assenza di qualsivoglia elemento dal quale desumere l'arbitrarietà degli atti dei pubblici ufficiali; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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dipendenza da alcol guida in stato di ebbrezza qualificata incapacità di discernimento reato grave di stupefacenti menomazione psichica rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KINGSLEY AMANS nato il 01/04/1974 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo relativo alla mancata verifica della imputabilità è inammissibile sia perché non dedotto nei motivi di appello e sia perché assolutamente generico rispetto al quadro probatorio assunto, non essendo a tale proposito rilevante lo stato di ebbrezza alcoolica; ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è parimenti riproduttivo di profilo di censura già vagliato dai giudici di merito, che hanno rilevato l'assenza di qualsivoglia elemento dal quale desumere l'arbitrarietà degli atti dei pubblici ufficiali; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 Il Coh i liere estensore Il P esident