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Ordinanza — n. 25934/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25934/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25934/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALABRINO SALVATORE nato a ERICE il 31/05/1979 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341-bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese, in ossequio all'orientamento consolidato secondo cui è sufficiente la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 6/06/2018, Rv. 273466); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 341-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 25934/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese, in ossequio all'orientamento consolidato secondo cui è sufficiente la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 6/06/2018, Rv. 273466); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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udienza dibattimentale esclusione del dibattimento pubblico parvenza oggettiva di parzialità ingiuria oltraggio alla corte pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis c.p
art. 616 c.p
273466); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALABRINO SALVATORE nato a ERICE il 31/05/1979 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341-bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese, in ossequio all'orientamento consolidato secondo cui è sufficiente la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 6/06/2018, Rv. 273466); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 Il Co