Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25924/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25924/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25924/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRITET EL MEHDI nato il 26/08/1992 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gritet El Mehdi; OSSERVA Ritenuto che il motivo teso a smentire la presenza di più persone è riproduttivo di identica questione prospettata in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto facendo pertinente riferimento alle chiare dichiarazioni del teste che ha riferito che le offese si erano svolte alla presenza della infermiera e, proprio perché la condotta contestata avveniva nei presse delle celle, degli altri detenuti, così fornendo una corretta valutazione rispettosa dei dati processuali di cui si dava completo e logico conto; osservato che risulta egualmente riproduttivo di identica censura la questione afferente alla negata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. avendo la Corte di merito posto l'attenzione sulla non scarsa offensività della condotta a causa della durata dell'azione e del dato che vedeva le frasi offensive accompagnate da frasi minacciose; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 25924/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen. avendo la Corte di merito posto l'attenzione sulla non scarsa offensività della condotta a causa della durata dell'azione e del dato che vedeva le frasi offensive accompagnate da frasi minacciose; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia nel diritto penale caso di media gravità gravi addebiti penali tentate lesioni personali gravi sanzione penale reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRITET EL MEHDI nato il 26/08/1992 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gritet El Mehdi; OSSERVA Ritenuto che il motivo teso a smentire la presenza di più persone è riproduttivo di identica questione prospettata in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto facendo pertinente riferimento alle chiare dichiarazioni del teste che ha riferito che le offese si erano svolte alla presenza della infermiera e, proprio perché la condotta contestata avveniva nei presse delle celle, degli altri detenuti, così fornendo una corretta valutazione rispettosa dei dati processuali di cui si dava completo e logico conto; osservato che risulta egualmente riproduttivo di identica censura la questione afferente alla negata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. avendo la Corte di merito posto l'attenzione sulla non scarsa offensività della condotta a causa della durata dell'azione e del dato che vedeva le frasi offensive accompagnate da frasi minacciose; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1