Italian Court dismisses appeal as generic due to lack of specific argumentation linking facts to legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Roman Ion inadmissible for genericity, rejecting his claims regarding the appellate court's dismissal of a recidivism allegation. The court found the appellant failed to provide specific arguments connecting the contested decision's reasoning to the grounds of his appeal, violating the requirement for specificity. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364-bis c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if the appellant fails to indicate the correlation between the reasons of the contested decision and the grounds of the appeal, thereby falling into the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAN ION nato il 29/09/1967 avverso l'ordinanza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di Roman Ion; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge della ordinanza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile il gravame per genericità, specie per quel che concerne il profilo afferente alla contestata recidiva, risulta egualmente generico in quanto nessuna reale confutazione, neppure in questa sede, il ricorrente svolge in ordine alla motivazione del Tribunale e, per quel che in questa sede rileva, a quella della Corte di merito che ha dato atto della genericità della doglianza; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il