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Ordinanza — n. 25921/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific correlation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Tafà Alfredo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant contested the lower court's reasoning regarding intent, but the court found his arguments generic because they failed to establish a specific correlation between the criticized decisions and the grounds for the appeal. Consequently, the appeal was rejected for lack of specificity, adhering to established jurisprudence that requires precise linkage between the impugned act and the arguments raised.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the reasons cited in the lower decision and those invoked in the appeal, thereby avoiding the vice of aspecificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of correlation aspecificity vice procedural costs Cassazione ordinanza specificity requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFA' ALFREDO nato a GIULIANOVA il 12/02/1962 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tafà Alfredo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui viene contestata la motivazione in punto di dolo (critiche rivolte in concreto alla sentenza del Tribunale') si presenta generico in quanto ignora il contenuto della stessa solo formalmente tacciato di carenze argomentative; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento c:ensurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0