Ordinanza — n. 25918/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CIOCCIO DOMENICO nato a PRATOLA PELIGNA il 05/03/1953 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Cioccio Domenico; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha escluso la riduttiva lettura e la valenza indifferente assegnata al compendio probatorio, avendo apprezzato la condotta del Di Cioccio che minacciava il verbalizzante all'atto della redazione del verbale di contestazione della infrazione al Codice della Strada, così escludendo che l'azione costituisse un semplice gesto di disappunto, ovvero - come indicato nel ricorso - "di sfida"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 25918/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha escluso la riduttiva lettura e la valenza indifferente assegnata al compendio probatorio, avendo apprezzato la condotta del Di Cioccio che minacciava il verbalizzante all'atto della redazione del verbale di contestazione della infrazione al Codice della Strada, così escludendo che l'azione costituisse un semplice gesto di disappunto, ovvero - come indicato nel ricorso - "di sfida"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CIOCCIO DOMENICO nato a PRATOLA PELIGNA il 05/03/1953 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Cioccio Domenico; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha escluso la riduttiva lettura e la valenza indifferente assegnata al compendio probatorio, avendo apprezzato la condotta del Di Cioccio che minacciava il verbalizzante all'atto della redazione del verbale di contestazione della infrazione al Codice della Strada, così escludendo che l'azione costituisse un semplice gesto di disappunto, ovvero - come indicato nel ricorso - "di sfida"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0