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Ordinanza — n. 25916/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25916/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25916/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONE ALFREDO nato a ROMA il 26/12/1983 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Capone Alfredo; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano generici e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che il ricorrente solo genericamente formula senza in realtà rivolgere nessuna concreta critica; che in ordine alla ipotizzata incapacità, la cui verifica mediante perizia non era stata richiesta dalla difesa in sede di gravame, i Giudici di merito hanno evidenziato le ragioni che facevano ritenere insussistenti i dubbi in merito, non essendo compromessa la capacità di intendere e di volere dalla semplice "alterazione" cui ha fatto cenno il teste appartenente alla Polizia Penitenziaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25916/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONE ALFREDO nato a ROMA il 26/12/1983 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Capone Alfredo; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano generici e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che il ricorrente solo genericamente formula senza in realtà rivolgere nessuna concreta critica; che in ordine alla ipotizzata incapacità, la cui verifica mediante perizia non era stata richiesta dalla difesa in sede di gravame, i Giudici di merito hanno evidenziato le ragioni che facevano ritenere insussistenti i dubbi in merito, non essendo compromessa la capacità di intendere e di volere dalla semplice "alterazione" cui ha fatto cenno il teste appartenente alla Polizia Penitenziaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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incapacità di discernimento capacità di stare in giudizio responsabilità penale cognizione del ricorso per cassazione scemata imputabilità perizia psichiatrica insufficiente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONE ALFREDO nato a ROMA il 26/12/1983 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Capone Alfredo; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano generici e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che il ricorrente solo genericamente formula senza in realtà rivolgere nessuna concreta critica; che in ordine alla ipotizzata incapacità, la cui verifica mediante perizia non era stata richiesta dalla difesa in sede di gravame, i Giudici di merito hanno evidenziato le ragioni che facevano ritenere insussistenti i dubbi in merito, non essendo compromessa la capacità di intendere e di volere dalla semplice "alterazione" cui ha fatto cenno il teste appartenente alla Polizia Penitenziaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0