Ordinanza — n. 25914/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA LILIANA nato a PESCARA il 13/09/1961 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mosca Liliana; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si deduce che le minacce ed offese rivolte ai pubblici ufficiali sarebbero state profferite solo a conclusione dell'attività afferente all'ufficio risulta riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello che ha, con corretti riferimenti in fatto e pertinenti osservazioni in diritto, rilevato come la condotta della ricorrente fosse intervenuta proprio mentre era in atto detta attività tesa, dopo l'identificazione, a portare a termine la stessa; rilevato il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta generico e parimente riproduttivo di identica critica a cui la decisione fornisce completa risposta rilevando come i fatti contestati si ponessero in correlazione con i precedenti della donna e, pertanto, costituissero segnale di aumentata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurp tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25914/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA LILIANA nato a PESCARA il 13/09/1961 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mosca Liliana; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si deduce che le minacce ed offese rivolte ai pubblici ufficiali sarebbero state profferite solo a conclusione dell'attività afferente all'ufficio risulta riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello che ha, con corretti riferimenti in fatto e pertinenti osservazioni in diritto, rilevato come la condotta della ricorrente fosse intervenuta proprio mentre era in atto detta attività tesa, dopo l'identificazione, a portare a termine la stessa; rilevato il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta generico e parimente riproduttivo di identica critica a cui la decisione fornisce completa risposta rilevando come i fatti contestati si ponessero in correlazione con i precedenti della donna e, pertanto, costituissero segnale di aumentata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurp tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA LILIANA nato a PESCARA il 13/09/1961 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mosca Liliana; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si deduce che le minacce ed offese rivolte ai pubblici ufficiali sarebbero state profferite solo a conclusione dell'attività afferente all'ufficio risulta riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello che ha, con corretti riferimenti in fatto e pertinenti osservazioni in diritto, rilevato come la condotta della ricorrente fosse intervenuta proprio mentre era in atto detta attività tesa, dopo l'identificazione, a portare a termine la stessa; rilevato il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta generico e parimente riproduttivo di identica critica a cui la decisione fornisce completa risposta rilevando come i fatti contestati si ponessero in correlazione con i precedenti della donna e, pertanto, costituissero segnale di aumentata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurp tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1