Ordinanza — n. 25906/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADOSAVLJEVIC GURA nato a VERONA il 14/06/1998 DJORDJEVIC CRISTIAN nato a ROMA il 09/02/2001 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Radesavljevic Gura e Djordjevic Cristian; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestata ed il trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di identiche critiche adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenzia l'articolata azione di guida pericolosa e tesa a porre in pericolo l'incolumità del personale della polizia, condotta incitata da tutti i passeggeri del mezzo inseguito; che corretta risulta la valutata congruità della pena di mesi quattro di reclusione per i plurimi reati posti in continuazione tra loro in considerazione della apprezzata condotta; rilevato, pertanto, che i ricorso devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25906/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADOSAVLJEVIC GURA nato a VERONA il 14/06/1998 DJORDJEVIC CRISTIAN nato a ROMA il 09/02/2001 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Radesavljevic Gura e Djordjevic Cristian; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestata ed il trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di identiche critiche adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenzia l'articolata azione di guida pericolosa e tesa a porre in pericolo l'incolumità del personale della polizia, condotta incitata da tutti i passeggeri del mezzo inseguito; che corretta risulta la valutata congruità della pena di mesi quattro di reclusione per i plurimi reati posti in continuazione tra loro in considerazione della apprezzata condotta; rilevato, pertanto, che i ricorso devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADOSAVLJEVIC GURA nato a VERONA il 14/06/1998 DJORDJEVIC CRISTIAN nato a ROMA il 09/02/2001 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Radesavljevic Gura e Djordjevic Cristian; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestata ed il trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di identiche critiche adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenzia l'articolata azione di guida pericolosa e tesa a porre in pericolo l'incolumità del personale della polizia, condotta incitata da tutti i passeggeri del mezzo inseguito; che corretta risulta la valutata congruità della pena di mesi quattro di reclusione per i plurimi reati posti in continuazione tra loro in considerazione della apprezzata condotta; rilevato, pertanto, che i ricorso devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0