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Ordinanza — n. 25906/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25906/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25906/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADOSAVLJEVIC GURA nato a VERONA il 14/06/1998 DJORDJEVIC CRISTIAN nato a ROMA il 09/02/2001 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Radesavljevic Gura e Djordjevic Cristian; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestata ed il trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di identiche critiche adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenzia l'articolata azione di guida pericolosa e tesa a porre in pericolo l'incolumità del personale della polizia, condotta incitata da tutti i passeggeri del mezzo inseguito; che corretta risulta la valutata congruità della pena di mesi quattro di reclusione per i plurimi reati posti in continuazione tra loro in considerazione della apprezzata condotta; rilevato, pertanto, che i ricorso devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25906/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADOSAVLJEVIC GURA nato a VERONA il 14/06/1998 DJORDJEVIC CRISTIAN nato a ROMA il 09/02/2001 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Radesavljevic Gura e Djordjevic Cristian; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestata ed il trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di identiche critiche adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenzia l'articolata azione di guida pericolosa e tesa a porre in pericolo l'incolumità del personale della polizia, condotta incitata da tutti i passeggeri del mezzo inseguito; che corretta risulta la valutata congruità della pena di mesi quattro di reclusione per i plurimi reati posti in continuazione tra loro in considerazione della apprezzata condotta; rilevato, pertanto, che i ricorso devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contravvenzione alla circolazione divieto di condurre guida nonostante revoca della patente reati contro le pubbliche comunicazioni ripudiazione reato di pirateria della strada
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADOSAVLJEVIC GURA nato a VERONA il 14/06/1998 DJORDJEVIC CRISTIAN nato a ROMA il 09/02/2001 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Radesavljevic Gura e Djordjevic Cristian; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestata ed il trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di identiche critiche adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenzia l'articolata azione di guida pericolosa e tesa a porre in pericolo l'incolumità del personale della polizia, condotta incitata da tutti i passeggeri del mezzo inseguito; che corretta risulta la valutata congruità della pena di mesi quattro di reclusione per i plurimi reati posti in continuazione tra loro in considerazione della apprezzata condotta; rilevato, pertanto, che i ricorso devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0