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Ordinanza — n. 25902/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25902/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25902/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARILE ERNESTO nato a FROSINONE il 19/04/1981 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Barile Ernesto; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che: quanto al primo e secondo motivo con cui si censura l'integrazione del reato da parte del ricorrente, ha con correttezza rilevato come la condotta posta in essere dal Barile che, in procinto do essere trasferito presso altra struttura carceraria, si era asserragliato all'interno della cella minacciando il personale della Polizia Penitenziaria, fosse sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 336 cod. pen., negando la riduttiva lettura della difesa secondo cui avrebbe costituito atteggiamento di mera disobbedienza; che il ricorrente rivolge censure che in realtà tendono ad accreditare una preclusa valutazione alternativa delle chiare emergenze processuali; ritenuto che in ordine alla contestata recidiva risultano pertinenti i valorizzati precedenti penali per reati della stessa specie (evasione e plurimi fatti di resistenza) dai quali è stata in concreto desunta la pericolosità del ricorrente in chiave di insofferenza nei confronti di interventi repressivi e di imposizioni da parte delle istituzioni, rendendo in tal modo palese la accresciuta pericolosità anche in ragione dell'inefficacia degli interventi penali precedenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 25902/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen., negando la riduttiva lettura della difesa secondo cui avrebbe costituito atteggiamento di mera disobbedienza; che il ricorrente rivolge censure che in realtà tendono ad accreditare una preclusa valutazione alternativa delle chiare emergenze processuali; ritenuto che in ordine alla contestata recidiva risultano pertinenti i valorizzati precedenti penali per reati della stessa specie (evasione e plurimi fatti di resistenza) dai quali è stata in concreto desunta la pericolosità del ricorrente in chiave di insofferenza nei confronti di interventi repressivi e di imposizioni da parte delle istituzioni, rendendo in tal modo palese la accresciuta pericolosità anche in ragione dell'inefficacia degli interventi penali precedenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena adeguamento della pena esenzione dalla pena prescrizione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARILE ERNESTO nato a FROSINONE il 19/04/1981 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Barile Ernesto; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che: quanto al primo e secondo motivo con cui si censura l'integrazione del reato da parte del ricorrente, ha con correttezza rilevato come la condotta posta in essere dal Barile che, in procinto do essere trasferito presso altra struttura carceraria, si era asserragliato all'interno della cella minacciando il personale della Polizia Penitenziaria, fosse sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 336 cod. pen., negando la riduttiva lettura della difesa secondo cui avrebbe costituito atteggiamento di mera disobbedienza; che il ricorrente rivolge censure che in realtà tendono ad accreditare una preclusa valutazione alternativa delle chiare emergenze processuali; ritenuto che in ordine alla contestata recidiva risultano pertinenti i valorizzati precedenti penali per reati della stessa specie (evasione e plurimi fatti di resistenza) dai quali è stata in concreto desunta la pericolosità del ricorrente in chiave di insofferenza nei confronti di interventi repressivi e di imposizioni da parte delle istituzioni, rendendo in tal modo palese la accresciuta pericolosità anche in ragione dell'inefficacia degli interventi penali precedenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso