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Ordinanza — n. 25899/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25899/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25899/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO GABRIELE nato a CASERTA il 20/11/1979 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Formisano Gabriele; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si evidenziano numerose cloglianze è inammissibile sotto plurimi profili: che nessuna deduzione in ordine alla difforme contestazione in fatto rispetto a quanto ritenuto in sentenza, alla ritenuta continuazione in ragione delle plurime persone offese ed alla natura propriamente offensiva delle dichiarazioni è stata sottoposta al vaglio dei Giudici di merito, evenienza che preclude la possibilità di dedurre le questioni in sede di legittimità; che il motivo teso a smentire la presenza di più persone è riproduttivo di identica questione prospettata in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto facendo pertinente riferimento alle chiare dichiarazioni del teste e dello stesso ricorrente circa la presenza ai fatti di numerosi detenuti; che i motivi si presentano, altresì, generici nella parte in cui non contrastano la completa motivazione della Corte di appello che ha fornito adeguata risposta alle questioni sviluppate in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25899/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO GABRIELE nato a CASERTA il 20/11/1979 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Formisano Gabriele; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si evidenziano numerose cloglianze è inammissibile sotto plurimi profili: che nessuna deduzione in ordine alla difforme contestazione in fatto rispetto a quanto ritenuto in sentenza, alla ritenuta continuazione in ragione delle plurime persone offese ed alla natura propriamente offensiva delle dichiarazioni è stata sottoposta al vaglio dei Giudici di merito, evenienza che preclude la possibilità di dedurre le questioni in sede di legittimità; che il motivo teso a smentire la presenza di più persone è riproduttivo di identica questione prospettata in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto facendo pertinente riferimento alle chiare dichiarazioni del teste e dello stesso ricorrente circa la presenza ai fatti di numerosi detenuti; che i motivi si presentano, altresì, generici nella parte in cui non contrastano la completa motivazione della Corte di appello che ha fornito adeguata risposta alle questioni sviluppate in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione gravi addebiti penali denuncia penale censura formulata in modo carente dichiarazioni inverosimili diffamazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO GABRIELE nato a CASERTA il 20/11/1979 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Formisano Gabriele; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si evidenziano numerose cloglianze è inammissibile sotto plurimi profili: che nessuna deduzione in ordine alla difforme contestazione in fatto rispetto a quanto ritenuto in sentenza, alla ritenuta continuazione in ragione delle plurime persone offese ed alla natura propriamente offensiva delle dichiarazioni è stata sottoposta al vaglio dei Giudici di merito, evenienza che preclude la possibilità di dedurre le questioni in sede di legittimità; che il motivo teso a smentire la presenza di più persone è riproduttivo di identica questione prospettata in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto facendo pertinente riferimento alle chiare dichiarazioni del teste e dello stesso ricorrente circa la presenza ai fatti di numerosi detenuti; che i motivi si presentano, altresì, generici nella parte in cui non contrastano la completa motivazione della Corte di appello che ha fornito adeguata risposta alle questioni sviluppate in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso