Ordinanza — n. 25899/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO GABRIELE nato a CASERTA il 20/11/1979 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Formisano Gabriele; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si evidenziano numerose cloglianze è inammissibile sotto plurimi profili: che nessuna deduzione in ordine alla difforme contestazione in fatto rispetto a quanto ritenuto in sentenza, alla ritenuta continuazione in ragione delle plurime persone offese ed alla natura propriamente offensiva delle dichiarazioni è stata sottoposta al vaglio dei Giudici di merito, evenienza che preclude la possibilità di dedurre le questioni in sede di legittimità; che il motivo teso a smentire la presenza di più persone è riproduttivo di identica questione prospettata in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto facendo pertinente riferimento alle chiare dichiarazioni del teste e dello stesso ricorrente circa la presenza ai fatti di numerosi detenuti; che i motivi si presentano, altresì, generici nella parte in cui non contrastano la completa motivazione della Corte di appello che ha fornito adeguata risposta alle questioni sviluppate in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25899/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO GABRIELE nato a CASERTA il 20/11/1979 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Formisano Gabriele; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si evidenziano numerose cloglianze è inammissibile sotto plurimi profili: che nessuna deduzione in ordine alla difforme contestazione in fatto rispetto a quanto ritenuto in sentenza, alla ritenuta continuazione in ragione delle plurime persone offese ed alla natura propriamente offensiva delle dichiarazioni è stata sottoposta al vaglio dei Giudici di merito, evenienza che preclude la possibilità di dedurre le questioni in sede di legittimità; che il motivo teso a smentire la presenza di più persone è riproduttivo di identica questione prospettata in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto facendo pertinente riferimento alle chiare dichiarazioni del teste e dello stesso ricorrente circa la presenza ai fatti di numerosi detenuti; che i motivi si presentano, altresì, generici nella parte in cui non contrastano la completa motivazione della Corte di appello che ha fornito adeguata risposta alle questioni sviluppate in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO GABRIELE nato a CASERTA il 20/11/1979 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Formisano Gabriele; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si evidenziano numerose cloglianze è inammissibile sotto plurimi profili: che nessuna deduzione in ordine alla difforme contestazione in fatto rispetto a quanto ritenuto in sentenza, alla ritenuta continuazione in ragione delle plurime persone offese ed alla natura propriamente offensiva delle dichiarazioni è stata sottoposta al vaglio dei Giudici di merito, evenienza che preclude la possibilità di dedurre le questioni in sede di legittimità; che il motivo teso a smentire la presenza di più persone è riproduttivo di identica questione prospettata in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto facendo pertinente riferimento alle chiare dichiarazioni del teste e dello stesso ricorrente circa la presenza ai fatti di numerosi detenuti; che i motivi si presentano, altresì, generici nella parte in cui non contrastano la completa motivazione della Corte di appello che ha fornito adeguata risposta alle questioni sviluppate in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso