Appeal dismissed for generic grounds due to failure to refute specific appellate court findings on late and unargued claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically refute the appellate court's findings regarding the timeliness and lack of argumentation in the added grounds. The appellant argued that the lower court incorrectly dismissed late submissions and failed to examine the first-instance judgment's content, but the court found these reasons generic and disconnected from the specific errors alleged. Consequently, the appeal was rejected for lacking the necessary specificity required to challenge the precise indications of the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible for generic grounds if the appellant fails to establish a specific correlation between the reasons alleged in the contested decision and the grounds of the appeal, thereby avoiding the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CHIRICO PAOLO nato a TERLIZZI il 18/11/1962 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso di De Chirico Paolo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si contestano in fatto le enunciazioni della sentenza della Corte di appello che ha ritenuto inammissibile i motivi di gravame comprensivi dei motivi aggiunti, inviati in ritardo, è egualmente generico in quanto non confuta le precise indicazioni della sentenza nella parte in cui ha negato che il motivo avesse in alcun modo preso in esame il contenuto della sentenza di primo grado impugnato e rilevato che carenti di argomentazione e tardivi fossero gli altri motivi, al contempo smentendo la generica richiesta di declaratoria di prescrizione; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il