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Ordinanza — n. 25895/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25895/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25895/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIOTTO PAOLO nato a MILANO il 18/04/1963 avverso l'ordinanza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di Comiotto Paolo; OSSERVA Ritenuto che l'ordinanza emessa in sede di atti preliminari al dibattimento con cui viene rigettata la domanda di assoluzione formulata, contestualmente alle richieste di prove ex art.129 cod. proc. pen. non è atto autonomamente impugnabile in quanto ha natura endoprocedimentale, potendosi, se del caso, appellare la decisione che interviene nel merito all'esito del giudizio; che, pertanto, inconferente risulta ogni dedotto vizio in ordine alla motivazione, ritenuta assente, della citata ordinanza che non potrebbe certo anticipare le ragioni del rigetto di un giudizio che si accinge a celebrare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25895/2023 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. non è atto autonomamente impugnabile in quanto ha natura endoprocedimentale, potendosi, se del caso, appellare la decisione che interviene nel merito all'esito del giudizio; che, pertanto, inconferente risulta ogni dedotto vizio in ordine alla motivazione, ritenuta assente, della citata ordinanza che non potrebbe certo anticipare le ragioni del rigetto di un giudizio che si accinge a celebrare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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eccezioni processuali rinvio del dibattimento diritto di ottenere una decisione rigetto provvisorio dell'opposizione condono delle spese procedurali opposizione al precetto esecutivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIOTTO PAOLO nato a MILANO il 18/04/1963 avverso l'ordinanza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di Comiotto Paolo; OSSERVA Ritenuto che l'ordinanza emessa in sede di atti preliminari al dibattimento con cui viene rigettata la domanda di assoluzione formulata, contestualmente alle richieste di prove ex art.129 cod. proc. pen. non è atto autonomamente impugnabile in quanto ha natura endoprocedimentale, potendosi, se del caso, appellare la decisione che interviene nel merito all'esito del giudizio; che, pertanto, inconferente risulta ogni dedotto vizio in ordine alla motivazione, ritenuta assente, della citata ordinanza che non potrebbe certo anticipare le ragioni del rigetto di un giudizio che si accinge a celebrare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05/