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Ordinanza — n. 25894/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25894/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25894/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUNSI MOHAMED nato il 31/07/1988 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'erronea qualificazione giuridica delle condotte ai sensi degli artt. 336, 337 e 582 cod. pen., si articola in mere doglianze in punto di fatto, non ammesse in sede di legittimità, e afferisce, in ogni caso, a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito;

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 25894/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 336, 337 e 582 cod. pen., si articola in mere doglianze in punto di fatto, non ammesse in sede di legittimità, e afferisce, in ogni caso, a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito;

Parole chiave

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attenuazione della pena azione legale a scopo intimidatorio alleggerimento della pena maggiorazione dissuasiva risarcimento alle vittime di reati aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo dedotto nel ricorso, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUNSI MOHAMED nato il 31/07/1988 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'erronea qualificazione giuridica delle condotte ai sensi degli artt. 336, 337 e 582 cod. pen., si articola in mere doglianze in punto di fatto, non ammesse in sede di legittimità, e afferisce, in ogni caso, a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito;

Considerato che il secondo motivo dedotto nel ricorso, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è parimenti riproduttivo di profilo di censura già vagliato dai giudici di merito, che hanno rilevato l'assenza di qualsivoglia elemento dal quale desumere l'arbitrarietà degli atti dei pubblici ufficiali; Ritenuto che il terzo motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, all'aumento operato a titolo di continuazione, è manifestamente infondato, dal momento che, ai fini della determinazione della pena e dell'aumento operato a titolo di continuazione, sono stati valorizzati dai giudici di merito - con congrua ed esaustiva motivazione - la gravità e la reiterazione delle condotte di intimidazione, è stata rilevata l'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed è stata esclusa la concessione della sospensione condizionale della pena alla luce della prognosi negativa in ordine alla futura astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriori reati;

Considerato, infine, che la censura afferente alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 nn. 2, 4 e 5 cod. pen., risulta del tutto priva di specificità; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis