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Ordinanza — n. 25893/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25893/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25893/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIULLA LOREDANA nato a MAZZARINO il 26/06/1966 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello nissena, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 368 cod. pen. e sul trattamento sanzionatorio (in particolare sulla consapevolezza della falsità della denuncia e sulla gravità delle conseguenze per le persone offese); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale (vedi pp. 2,3), in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 25893/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 368 cod. pen. e sul trattamento sanzionatorio (in particolare sulla consapevolezza della falsità della denuncia e sulla gravità delle conseguenze per le persone offese); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale (vedi pp. 2,3), in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione reati contro l'integrità sessuale ricorso per cassazione risarcimento per errore giudiziario recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
art. 616 c.p
260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIULLA LOREDANA nato a MAZZARINO il 26/06/1966 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello nissena, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 368 cod. pen. e sul trattamento sanzionatorio (in particolare sulla consapevolezza della falsità della denuncia e sulla gravità delle conseguenze per le persone offese); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale (vedi pp. 2,3), in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 Il Con iglire estensore Il Pr side