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Ordinanza — n. 25892/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25892/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25892/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Muscas Mattia Gabriel, nato a Cagliari il 13.02.1995 avverso la sentenza del 05/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in relazione alla condanna per il delitto di evasione, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha congruamente ritenuto che le modalità della condotta e della conseguente intensità del dolo - il ricorrente si era repentinamente dato alla fuga alla vista degli operanti e ha fornito giustificazioni inverosimili in ordine al proprio allontanamento e risultate prive di riscontro - fossero ostative al giudizio di tenuità dell'offesa, all'esito di un giudizio di merito, così argomentato, non sindacabile in questa sede;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 25892/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., in relazione alla condanna per il delitto di evasione, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha congruamente ritenuto che le modalità della condotta e della conseguente intensità del dolo - il ricorrente si era repentinamente dato alla fuga alla vista degli operanti e ha fornito giustificazioni inverosimili in ordine al proprio allontanamento e risultate prive di riscontro - fossero ostative al giudizio di tenuità dell'offesa, all'esito di un giudizio di merito, così argomentato, non sindacabile in questa sede;

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento partenza illegale persecuzione determinante per la fuga motivo insorto dopo la fuga impunità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Muscas Mattia Gabriel, nato a Cagliari il 13.02.1995 avverso la sentenza del 05/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in relazione alla condanna per il delitto di evasione, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha congruamente ritenuto che le modalità della condotta e della conseguente intensità del dolo - il ricorrente si era repentinamente dato alla fuga alla vista degli operanti e ha fornito giustificazioni inverosimili in ordine al proprio allontanamento e risultate prive di riscontro - fossero ostative al giudizio di tenuità dell'offesa, all'esito di un giudizio di merito, così argomentato, non sindacabile in questa sede;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/