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Ordinanza — n. 25891/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it duplicates merits review on criminal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25891/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giovanni Biosa inadmissible because it sought to re-examine the criminal qualification of the offense under Article 337 of the Penal Code. Biosa argued for a violation of motivation regarding objective constitutive elements, but the Court found these issues were already adequately reviewed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected as legally impermissible in the realm of legitimacy due to its duplicative nature.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal in the realm of legitimacy is inadmissible if it reproduces grounds already adequately examined by the court of first instance and rejected with correct legal arguments.

Parole chiave

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appeal inadmissibility realm of legitimacy duplicative grounds criminal qualification violation of motivation Article 337 Penal Code Cassa delle ammende divieto di esercizio della professione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Biosa Giovanni, nato a Viterbo il 27/10/1991 avverso la sentenza del 15 settembre 2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., che con un unico motivo censura la violazione e il vizio di motivazione in relazione ai costituti oggettivi della fattispecie incriminatrice, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici (cfr. p. 2 della sentenza impugnata in merito alla corretta qualificazione giuridica del reato in relazione alle modalità di identificazione ed alle minacce correlate).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 Il Cr