Ordinanza — n. 25889/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Almache Mayorga Jorge Eduardo, nato in Ecuador il 26/09/1984 avverso la sentenza del 26 settembre 2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto il primo motivo, che censura l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, è riproduttivo di profili di censura già vagliati dal giudice di merito e disattesi con corretti argomenti puntuali, lineari e corretti giuridicamente sia con riferimento alla presenza di più persone che al carattere intimidatorio della condotta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 25889/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena e censura il diniego della sospensione condizionale, è parimenti inammissibile in quanto il trattamento punitivo è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in considerazione della irrogazione di un pena prossima ai minimi edittali e della genericità delle doglianze rispetto alle ragioni del diniego della sospensione condizionale della pena (a causa di un precedente specifico) ed alla entità del risarcimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Almache Mayorga Jorge Eduardo, nato in Ecuador il 26/09/1984 avverso la sentenza del 26 settembre 2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto il primo motivo, che censura l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, è riproduttivo di profili di censura già vagliati dal giudice di merito e disattesi con corretti argomenti puntuali, lineari e corretti giuridicamente sia con riferimento alla presenza di più persone che al carattere intimidatorio della condotta.
Il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena e censura il diniego della sospensione condizionale, è parimenti inammissibile in quanto il trattamento punitivo è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in considerazione della irrogazione di un pena prossima ai minimi edittali e della genericità delle doglianze rispetto alle ragioni del diniego della sospensione condizionale della pena (a causa di un precedente specifico) ed alla entità del risarcimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 1, C