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Ordinanza — n. 25887/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as ground already fully examined and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25887/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the contested ground regarding the non-punishability cause was already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code based on the minor nature of the offense, but the lower court found the offense not minor due to the prolonged duration of the evasion and the unconvincing nature of the defense's version. The cassation court upheld this decision, noting that the appellate judgment's reasoning was sufficient and that the new defense memorandum merely reiterated the same generic criticisms without providing new arguments.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the ground of non-punishability relies on generic arguments already fully examined and rejected by the court of first instance, lacking specific factual analysis to justify a new review.

Parole chiave

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non-punishability cause generic appeal grounds prolonged evasion inadmissible appeal Article 131-bis Penal Code allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRESCI ROBERTO nato a ROMA il 26/08/1962 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in relazione alla condanna per il delitto di evasione, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dal momento che risulta congrua - anche alla luce della genericità della relativa censura formulata con l'atto di appello - la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso la tenuità dell'offesa in ragione della non modesta protrazione dell'allontanamento, correlata alla ravvisata inattendibilità della versione difensiva con riferimento anche ai tempi dell'allontanamento; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05