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Ordinanza — n. 25886/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual comparison with first instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on criminal liability, but the Court ruled these grounds were too generic and failed to specifically address the factual evaluation of evidence. Consequently, the Court determined that the first instance judge's assessment of witness credibility and fact-finding remained within their exclusive competence and was properly reasoned.

Regesto Legislator

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Art. 383 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic objections to the factual reconstruction or evaluation of evidence are inadmissible as they do not constitute a specific challenge to the judgment's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection factual evaluation competence witness credibility assessment procedural costs award restituzione dei sussidi statali difesa d'ufficio ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 383 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 337 c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO LAMARANA nato il 02/01/1990 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. è manifestamente infondato oltre che generico, poiché concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'attendibilità degli agenti operanti perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 9 mag