Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to prove specific procedural obstacles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to provide specific evidence regarding the alleged impossibility of reviewing case files or contacting their previous lawyer, rendering the objections generic and unfounded. Consequently, the court upheld the original conviction and rejected the procedural arguments based on the lack of concrete factual support.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 108 c.p.p.: An appeal based on generic grounds without specific evidence of procedural obstacles is inadmissible, and a granted defense period does not justify delaying the hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Aouissaoui Wahid, nato in Tunisia il 29/05/1985 avverso la sentenza del 15/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata;
Considerato, invero, che il ricorrente tanto nella istanza di cui all'art. 108 cod. prc. pen. ed in quella di restituzione nel termine per poter chiedere la trattazione orale, quanto nel presente ricorso, omette, in relazione alla prima, di allegare elementi specifici idonei a dimostrare la natura della asserita condizione di impossibilità oggettiva di prendere visione degli atti e di mettersi in contatto con il proprio assistito; con riferimento alla seconda, di individuare quali fossero state le ragioni oggettive che non avessero consentito al precedente difensore di richiedere la discussione orale; ritenuto, per altro, in linea di principio, che la concessione del termine a difesa ex art. 108 c.p.p. non giustifica il rinvio dell'udienza, costituendo solo una condizione sospensiva di efficacia della nuova nomina, essendo il precedente difensore tenuto a garantire l'effettività della difesa fino alla scadenza del termine eventualmente concesso, ciò perché la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata e non può incidere sui tempi e sulla fissazione delle udienza del processo (Sez. 6 n. 18113 del 11/03/202, Rv. 281093;
Sez. 5, n. 38944 del 13/04/2015, ,Rv.265503). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C