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Ordinanza — n. 25884/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on generic mitigating circumstances due to appellate court's valid merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25884/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Foschi and Poce inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellate court had already evaluated specific prior convictions and negative personality assessments, finding no logical flaws in its merit-based reasoning. Consequently, the court ruled that the appellate judgment could not be re-evaluated and ordered the appellants to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against judgments on mitigating circumstances are inadmissible if the appellate court's evaluation of specific facts and personality issues is free from evident logical defects and constitutes a valid exercise of merit review.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate merit review inadmissible appeal logical defects procedural costs spese di difesa motivi di cassazione anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FOSCHI ALESSANDRO nato a ROMA il 27/03/2001 POCE ALESSIO nato a ROMA il 03/11/1988 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile avendo la Corte di appello di Roma valorizzato sia i precedenti specifici (per Foschi) ed il giudizio negativo sulla personalità (per entrambi) oltre all'assenza di elementi favorevoli, con valutazioni di merito che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così •eciso il 19 maggio 2023 Il