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Ordinanza — n. 25883/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25883/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25883/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA ROBERTO nato a ALGHERO il 19/01/1991 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'elemento materiale della condotta, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito; .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25883/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'elemento materiale della condotta, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito; .

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute deroga in caso di stato di emergenza aiuto all'evasione di detenuti persecuzione determinante per la fuga aiuto immediato inidoneità medica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA ROBERTO nato a ALGHERO il 19/01/1991 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'elemento materiale della condotta, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito; .

Considerato che le modalità dell'accertamento della condotta di evasione non rispondono a forme vincolate predeterminate, mentre la valutazione della prova rientra nella cognizione del giudice di merito, e non può essere sindacata ove sorretta da una motivazione non illogica incentrata sulla verificata funzionalità del campanello della porta e della sua reiterata attivazione per un tempo valutato congruo per accertare l'assenza dell'imputato all'interno della sua abitazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co