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Ordinanza — n. 25882/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25882/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25882/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASIA SALVATORE nato a POZZOMAGGIORE il 17/05/1966 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, sia alla credibilità della persona offesa e alla integrazione dei reati contestati, sia alla mancata prescrizione; che, quanto al primo profilo, il giudice del gravame ha rilevato, per un verso, che la persona offesa ha reso dichiarazioni logiche, lineari e precise, oltre che prive di risentimento (come dimostrato anche dalla mancata costituzione di parte civile); per altro verso, che le dichiarazioni rese dall'imputato non hanno trovato alcun riscontro; che, quanto alla censura in virtù della quale nel calcolo della prescrizione - che sarebbe maturata antecedentemente alla adozione del provvedimento impugnato - non si sarebbe dovuto tenere conto della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., perché la stessa era stata ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti, si osserva che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, secondo cui ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (tra le altre, Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019 - Rv. 278058).

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 25882/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, sia alla credibilità della persona offesa e alla integrazione dei reati contestati, sia alla mancata prescrizione; che, quanto al primo profilo, il giudice del gravame ha rilevato, per un verso, che la persona offesa ha reso dichiarazioni logiche, lineari e precise, oltre che prive di risentimento (come dimostrato anche dalla mancata costituzione di parte civile); per altro verso, che le dichiarazioni rese dall'imputato non hanno trovato alcun riscontro; che, quanto alla censura in virtù della quale nel calcolo della prescrizione - che sarebbe maturata antecedentemente alla adozione del provvedimento impugnato - non si sarebbe dovuto tenere conto della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., perché la stessa era stata ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti, si osserva che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, secondo cui ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (tra le altre, Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019 - Rv. 278058).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione pena residua oltraggio alla corte riesame dell'entità pena attenuazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASIA SALVATORE nato a POZZOMAGGIORE il 17/05/1966 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, sia alla credibilità della persona offesa e alla integrazione dei reati contestati, sia alla mancata prescrizione; che, quanto al primo profilo, il giudice del gravame ha rilevato, per un verso, che la persona offesa ha reso dichiarazioni logiche, lineari e precise, oltre che prive di risentimento (come dimostrato anche dalla mancata costituzione di parte civile); per altro verso, che le dichiarazioni rese dall'imputato non hanno trovato alcun riscontro; che, quanto alla censura in virtù della quale nel calcolo della prescrizione - che sarebbe maturata antecedentemente alla adozione del provvedimento impugnato - non si sarebbe dovuto tenere conto della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., perché la stessa era stata ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti, si osserva che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, secondo cui ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (tra le altre, Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019 - Rv. 278058).

Di conseguenza, per effetto della applicazione della recidiva contestata, i delitti per cui si procede non si sono prescritti antecedentemente alla data di adozione della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen