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Ordinanza — n. 25881/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for unauthorized absence from detention as generic and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25881/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for unauthorized absence from detention, arguing against the severity of the penalty. The court rejected these arguments as generic reproaches that merely repeated issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Generic reproaches regarding the conviction for unauthorized absence from detention are inadmissible as they merely reproduce issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
unauthorized absence detention violation inadmissible appeal generic reproaches criminal liability Cassazione ordinanza penal code assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESSENA SALVATORE nato a °ROSEI il 24/01/1941 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, sia alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e al giudizio di penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, sia alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che, in ordine alla integrazione della fattispecie delittuosa contestata, l'elemento materiale e soggettivo erano risultati provati alla luce delle risultanze istruttorie, là dove emergeva che il ricorrente si era allontanato dalla propria abitazione al di fuori dell'orario prescritto, nonostante l'esplicito divieto intimatogli dalle forze dell'ordine a seguito della sua telefonata per avvisarli di una presunta esigenza di recarsi altrove; che, quanto alla mancata concessione del beneficio richiesto, il giudice del gravame ha qualificato - con un giudizio non irragionevole - la fattispecie realizzata come non di particolare tenuità in considerazione di plurime circostanze: la distanza considerevole dell'allontanamento rispetto al luogo di detenzione; la violazione delle prescrizioni dipanatasi in un orario assolutamente incompatibile con quello oggetto di autorizzazione; la durata consistente dell'allontanamento; l'assenza di giustificazioni specifiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d