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Ordinanza — n. 25880/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25880/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25880/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA ROBERTO nato a ALGHERO il 19/01/1991 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. - con riferimento all'essere l'offesa proferita in luogo pubblico e alla presenza di più persone - risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato;

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 25880/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. - con riferimento all'essere l'offesa proferita in luogo pubblico e alla presenza di più persone - risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario spese di difesa impugnazione di decisioni amministrative spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA ROBERTO nato a ALGHERO il 19/01/1991 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. - con riferimento all'essere l'offesa proferita in luogo pubblico e alla presenza di più persone - risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato;

Considerato, invero, che il giudice di merito - con motivazione coerente ed esaustiva - ha rilevato, quanto al primo profilo, come l'offesa sia stata udita tanto dalle altre persone presenti all'interno dell'automobile, quanto da altri soggetti che si erano fermati ad ascoltare e, quanto al secondo profilo tenuto conto del fatto che la persona offesa al momento del fatto si trovava pacificamente all'esterno dell'autovettura ferma sulla pubblica via nei pressi di un mercato affollato, essendo del tutto irrilevante che l'abitacolo dell'auto nel cui abitacolo si trovava l'imputato non possa essere considerato un luogo pubblico, assumendo evidentemente rilievo il luogo in cui l'offesa viene percepita; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il