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Ordinanza — n. 25876/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25876/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25876/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERVASIO TOMMASO nato a CERIGNOLA il 04/11/1992 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo relativo ai presupposti formali della recidiva specifica è inammissibile perché non dedotto nei motivi di appello; ritenuto che il motivo sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché ripropone censure già vagliate dalla sentenza impugnata con motivazione coerente al giudizio negativo espresso in relazione alla gravità del precedente penale ed al comportamento processuale; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 25876/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali recupero dei costi procedure di ricorso reiterazione di reati penali allegazioni insufficientemente motivate esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERVASIO TOMMASO nato a CERIGNOLA il 04/11/1992 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo relativo ai presupposti formali della recidiva specifica è inammissibile perché non dedotto nei motivi di appello; ritenuto che il motivo sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché ripropone censure già vagliate dalla sentenza impugnata con motivazione coerente al giudizio negativo espresso in relazione alla gravità del precedente penale ed al comportamento processuale; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 Il C ere estensore Il Pr