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Ordinanza — n. 25875/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25875/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25875/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO FRANCESCO nato a SPARANISE il 30/05/1967 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta oppositiva, che la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (v. pag. 3 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate nei residui motivi di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili' atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato tutti i precedenti penali a carico e non solo quello specifico meno recente, risalente all'anno 2004 (ed in particolare agli anni 2006 e 2009), così da rendere generica la relativa doglianza; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 25875/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate nei residui motivi di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili' atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato tutti i precedenti penali a carico e non solo quello specifico meno recente, risalente all'anno 2004 (ed in particolare agli anni 2006 e 2009), così da rendere generica la relativa doglianza; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali motivi di cassazione scrutinio per merito comparativo risarcimento per errore giudiziario recupero dei costi revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO FRANCESCO nato a SPARANISE il 30/05/1967 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta oppositiva, che la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (v. pag. 3 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate nei residui motivi di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili' atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato tutti i precedenti penali a carico e non solo quello specifico meno recente, risalente all'anno 2004 (ed in particolare agli anni 2006 e 2009), così da rendere generica la relativa doglianza; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 Il Consi li