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Ordinanza — n. 25873/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25873/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25873/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mattera Francesco, nato a Napoli il 17.09.1983 avverso la sentenza del 25/11/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con motivazione esaustiva e nell'esercizio del suo potere discrezionale - ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado, considerando la negativa personalità del ricorrente e la gravità del fatto ostativi ad una ulteriore attenuazione della pena;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 25873/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che tale motivo risulta privo di specificità, non indicando gli elementi che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare al fine di concedere le dette attenuanti nella massima estensione; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a nde.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio pena pecuniaria non riscuotibile condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 616 c.p
Considerato, inoltre, che tale motivo risulta privo di specificità, non indicando gli elementi che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare al fine di concedere le dette attenuanti nella massima estensione; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mattera Francesco, nato a Napoli il 17.09.1983 avverso la sentenza del 25/11/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con motivazione esaustiva e nell'esercizio del suo potere discrezionale - ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado, considerando la negativa personalità del ricorrente e la gravità del fatto ostativi ad una ulteriore attenuazione della pena;

Considerato, inoltre, che tale motivo risulta privo di specificità, non indicando gli elementi che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare al fine di concedere le dette attenuanti nella massima estensione; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a nde.

Così deciso il