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Ordinanza — n. 25869/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25869/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25869/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHBAOUI FARID nato a CORATO il 25/02/1992 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 25869/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio (recidiva e bilanciamento circostanze) in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito (detenzione di stupefacenti pochi giorni prima del fatto), tenuto conto della parimenti generica articolazione dei motivi di appello su tali punti; Rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena recidiva nell'infrazione evasione all'obbligo di contribuzione traffico aggravato di stupefacenti allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHBAOUI FARID nato a CORATO il 25/02/1992 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;

Ritenuto in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. che la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione - come anche il Tribunale di Foggia - sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;

Ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio (recidiva e bilanciamento circostanze) in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito (detenzione di stupefacenti pochi giorni prima del fatto), tenuto conto della parimenti generica articolazione dei motivi di appello su tali punti; Rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 Il Con- lie e estensore Il Pr si