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Ordinanza — n. 25866/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25866/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25866/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Radogna Matteo, nato a Modugno il 22/09/1982 avverso la sentenza dell'11/01/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica, mancando di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 25866/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che la Corte territoriale hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti invocate, là dove ha osservato che non erano emersi elementi positivamente valorizzabili a tal fine e che, in ogni caso, risultavano ostativi i gravi e specifici precedenti penali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

Parole chiave

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motivi di cassazione assenza di caso di rigore allegazioni insufficientemente motivate attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Radogna Matteo, nato a Modugno il 22/09/1982 avverso la sentenza dell'11/01/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica, mancando di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Considerato, inoltre, che la Corte territoriale hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti invocate, là dove ha osservato che non erano emersi elementi positivamente valorizzabili a tal fine e che, in ogni caso, risultavano ostativi i gravi e specifici precedenti penali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso