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Ordinanza — n. 25864/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25864/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25864/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bruno Massimo, nato a Catania l'11/04/1980 avverso la sentenza del 20/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 336,337, 582, 585 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato esperimento della perizia sulle condizioni di salute psichica del ricorrente, là dove ha osservato che, per un verso, dalla documentazione in atti non sussistevano profili di assoluta necessità al fine di giustificare l'espletamento di tale prova; per altro verso, dal complessivo compendio probatorio emergeva la volontarietà delle condotte aggressive realizzate.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25864/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 336,337, 582, 585 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato esperimento della perizia sulle condizioni di salute psichica del ricorrente, là dove ha osservato che, per un verso, dalla documentazione in atti non sussistevano profili di assoluta necessità al fine di giustificare l'espletamento di tale prova; per altro verso, dal complessivo compendio probatorio emergeva la volontarietà delle condotte aggressive realizzate.

Parole chiave

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disturbo della salute psichica incapacità di discernimento inesigibile malgrado lesioni salute timore di persecuzione perizia psichiatrica insufficiente rifiuto del servizio militare
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bruno Massimo, nato a Catania l'11/04/1980 avverso la sentenza del 20/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 336,337, 582, 585 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato esperimento della perizia sulle condizioni di salute psichica del ricorrente, là dove ha osservato che, per un verso, dalla documentazione in atti non sussistevano profili di assoluta necessità al fine di giustificare l'espletamento di tale prova; per altro verso, dal complessivo compendio probatorio emergeva la volontarietà delle condotte aggressive realizzate.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis 9/05/2023 Il Cons Il P Riccar Ersilia D E POS .TA