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Ordinanza — n. 25863/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25863/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Badagliacca Vincenzo, nato a Palermo il 20/11/1984 avverso la sentenza del 17/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato nonché alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; che, in ordine al primo profilo, il giudice del gravame ha rilevato l'integrazione del dolo in virtù delle concrete modalità della condotta e dell'irrilevanza delle giustificazioni addotte; che, quanto alla predetta causa di non punibilità, la stessa non poteva trovare applicazione in considerazione dell'abitualità della condotta, così come ricavabile dalle due precedenti sentenze di condanna passate in giudicato per lo stesso reato per cui si procede.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 25863/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato nonché alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; che, in ordine al primo profilo, il giudice del gravame ha rilevato l'integrazione del dolo in virtù delle concrete modalità della condotta e dell'irrilevanza delle giustificazioni addotte; che, quanto alla predetta causa di non punibilità, la stessa non poteva trovare applicazione in considerazione dell'abitualità della condotta, così come ricavabile dalle due precedenti sentenze di condanna passate in giudicato per lo stesso reato per cui si procede.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento esenzione dalla pena assenza di persecuzione aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Badagliacca Vincenzo, nato a Palermo il 20/11/1984 avverso la sentenza del 17/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato nonché alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; che, in ordine al primo profilo, il giudice del gravame ha rilevato l'integrazione del dolo in virtù delle concrete modalità della condotta e dell'irrilevanza delle giustificazioni addotte; che, quanto alla predetta causa di non punibilità, la stessa non poteva trovare applicazione in considerazione dell'abitualità della condotta, così come ricavabile dalle due precedenti sentenze di condanna passate in giudicato per lo stesso reato per cui si procede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dee' 19/05/2023 Il Consi e recisike Il Riccard so Ersilia V A D L l" ) \\(- 1 1 5 i