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Ordinanza — n. 25862/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25862/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25862/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERI ACHILLE nato a CATANIA il 14/09/1972 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del carattere doloso dell'allontanamento dall'abitazione (vedi p.2 della sentenza impugnata); ritenuto che le deduzioni sviluppate nei residui motivi di ricorso (in punto di 131 bis c.p. e trattamento sanzionatorio) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione anche su tali punti, evidenziando l'intensità del dolo e la conseguente maggiore gravità del fatto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 25862/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e trattamento sanzionatorio) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione anche su tali punti, evidenziando l'intensità del dolo e la conseguente maggiore gravità del fatto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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prova del dolo ritorno volontario dolo determinante inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERI ACHILLE nato a CATANIA il 14/09/1972 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del carattere doloso dell'allontanamento dall'abitazione (vedi p.2 della sentenza impugnata); ritenuto che le deduzioni sviluppate nei residui motivi di ricorso (in punto di 131 bis c.p. e trattamento sanzionatorio) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione anche su tali punti, evidenziando l'intensità del dolo e la conseguente maggiore gravità del fatto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 Il Consig - - ;stensore Il Pres sent