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Ordinanza — n. 25861/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on escape conviction as arguments merely repeat lower court's valid censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25861/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in factually assessing the escape conduct and the defendant's deafness, but the Court found these arguments merely repetitive of the appellate court's already valid censure. The decision rests on the principle that factual evaluation and evidence assessment belong to the trial judge and cannot be re-examined if the reasoning is logical and non-arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged violation of law or defect in reasoning merely reproduces censure already adequately examined by the court of first instance, particularly regarding factual assessments of conduct and evidence evaluation which fall within the trial judge's cognition.

Parole chiave

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inadmissible appeal escape conviction factual assessment repetitive argument court of cassation procedural censure evidence evaluation rifiuto edile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO SALVATORE nato a PALERMO il 26/01/1954 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; c/7 • ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione è inammissibile in quanto l'unico motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'elemento materiale della condotta, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito;

Considerato che le modalità dell'accertamento della condotta di evasione non rispondono a forme vincolate predeterminate, mentre la valutazione della prova rientra nella cognizione del giudice di merito, e non può essere sindacata ove sorretta da una motivazione non illogica incentrata sulla verificata funzionalità del campanello della porta e della sua reiterata attivazione per un tempo valutato congruo per accertare l'assenza dell'imputato all'interno della sua abitazione, tenuto conto anche della logicità delle valutazioni espresse anche sulla dedotta sordità dell'imputato (vedi pp.3-4 della sentenza impugnata); ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 re est