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Ordinanza — n. 25854/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25854/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25854/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUKYANOVA NATALIA nato il 21/10/1977 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello Catania ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del fatto che l'imputata avesse senz'altro guidato l'auto poco prima sebbene controllata quando era seduta al posto di guida della sua auto ferma con il motore spento, e che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, ciò anche con riferimento alle ragioni dell'aggressione posta in essere dall'imputata per ostacolare l'operato degli agenti in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. sub capo B), diretta ad ottenere la indebita restituzione delle chiavi dell'auto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 25854/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata esame d'idoneità alla guida sorpasso non consentito guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
art. 616 c.p
sub capo B), diretta ad ottenere la indebita restituzione delle chiavi dell'auto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUKYANOVA NATALIA nato il 21/10/1977 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello Catania ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del fatto che l'imputata avesse senz'altro guidato l'auto poco prima sebbene controllata quando era seduta al posto di guida della sua auto ferma con il motore spento, e che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, ciò anche con riferimento alle ragioni dell'aggressione posta in essere dall'imputata per ostacolare l'operato degli agenti in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. sub capo B), diretta ad ottenere la indebita restituzione delle chiavi dell'auto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.