Ordinanza — n. 25757/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUERCIA FRANCESCO nato a CORATO il 17/06/1992 avverso il decreto del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Bari ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Bari il 13/4/2022 ha applicato a QUERCIA FRANCESCO la misura della sorveglianza speciale di P.S. senza obbligo di soggiorno per la durata di anni uno e il versamento di una cauzione di euro 1.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25757/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte non sono consentite; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUERCIA FRANCESCO nato a CORATO il 17/06/1992 avverso il decreto del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Bari ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Bari il 13/4/2022 ha applicato a QUERCIA FRANCESCO la misura della sorveglianza speciale di P.S. senza obbligo di soggiorno per la durata di anni uno e il versamento di una cauzione di euro 1.000,00;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità e pericolosità sociale del prevenuto; Rilevato che le censure, formulate nei termini della violazione di legge ma che afferiscono esclusivamente alla coerenza e logicità del provvedimento impugnato, sono tese a sollecitare una diversa e alternativa valutazione degli elementi già adeguatamente valutati dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione ai sensi dell'art. 10 D.Lvo 159 del 2011 è ammesso solo per violazione di legge;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte non sono consentite; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così