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Ordinanza — n. 25755/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25755/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORBISIERO RAFFAELE nato a EBOLI il 29/06/1957 avverso l'ordinanza del 18/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 47 ter ord. pen. proposta da CORBISIERO RAFFAELE di applicare la misura della detenzione domiciliare in quanto il reato in espiazione ha natura ostativa; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione del Tribunale sarebbe errata in quanto il giudice della sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la collaborazione era impossibile e che pertanto il condannato avrebbe potuto essere ammesso ai benefici penitenziari;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25755/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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cooperazione giudiziaria in materia penale riabilitazione esenzione dalla pena collaboratore della Securitate capacità di subire la carcerazione partecipazione al reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORBISIERO RAFFAELE nato a EBOLI il 29/06/1957 avverso l'ordinanza del 18/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 47 ter ord. pen. proposta da CORBISIERO RAFFAELE di applicare la misura della detenzione domiciliare in quanto il reato in espiazione ha natura ostativa; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione del Tribunale sarebbe errata in quanto il giudice della sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la collaborazione era impossibile e che pertanto il condannato avrebbe potuto essere ammesso ai benefici penitenziari;

Rilevato che il giudice della sorveglianza si è correttamente conformato alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976 - 01: In tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4- bis ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall'art. 47 ord. pen. all'art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest'ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd. "fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono), senza peraltro allegare neanche nel ricorso, il quale pertanto difetta anche di specificità sul punto, gli elementi dai quali si desumerebbe che la collaborazione è allo stato impossibile;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am