Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25751/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25751/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25751/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PINTO MAURO nato a BISCEGLIE il 01/12/1989 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari 18/11/2021 ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli limitatamente ad alcuni episodi perché il fatto non costituisce reato e ha confermato nel resto la condanna ad anni uno nei confronti di DI PINTO MAURO in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25751/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
atto sessuale con un detenuto carcerazione preventiva eccessiva altri reati contravvenzioni reati penali gravi detenuto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PINTO MAURO nato a BISCEGLIE il 01/12/1989 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari 18/11/2021 ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli limitatamente ad alcuni episodi perché il fatto non costituisce reato e ha confermato nel resto la condanna ad anni uno nei confronti di DI PINTO MAURO in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011;

Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità in quanto gli incontri con il cognato sarebbero occasionali; Rilevato che la doglianza del ricorso, reiterativa di quella già sollevata nell'atto di appello, è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento agli incontri avvenuti e alla caratura criminale del Ciccolella, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi emersi e del percorso logico seguito per addivenire alla conclusione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure in esso contenute sono manifestamente infondate e tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co