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Ordinanza — n. 25750/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding criminal continuance and same criminal design under Art. 416 bis.1.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25750/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's rejection of the request to recognize criminal continuance between distinct groups of offenses. The appellant argued that the lower court erred by failing to acknowledge a single criminal design despite the presence of aggravating circumstances under Article 416 bis.1 of the Penal Code. The court ruled that the execution judge cannot substitute the trial judge's assessment of the criminal design, especially when the trial judge explicitly excluded continuance based on a lack of a unified criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 416 bis.1 cod. pen.: The execution judge may only rule on criminal continuance if the trial judge did not express an opinion on the existence of a single criminal design, and the mere presence of statutory aggravating circumstances does not automatically establish such a design.

Parole chiave

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criminal continuance same criminal design execution judge powers Art. 416 bis.1 inadmissible appeal criminal design aggravating circumstances tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 416 bis.1 cod. pen.
la continuazione tra i reati di cui ai capi A e B (estorsione aggravata e partecipazione al clan dei Casalesi) e quelli dei capi C, D ed E (tentata estorsione, rapina e danneggiamento, sempre aggravati ex art. 416 bis.1 cod.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, Domokos
Sez. 1, n. 1466 del 21/02/1997, Cantagallo
Sez. 1, n. 1466 del 21/02/1997, Cantagallo, Rv.
Sez. 1, n. 12715 del 21/9/2022, Sergi
Sez. 1, n. 12715 del 21/9/2022, Sergi, n.m.); Rielvato in ogni caso che il provvedimento impugnato, conforme ai principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B.
12715 del 21/9/2022, Sergi, n.m.); Rielvato in ogni caso che il provvedimento impugnato, conforme ai principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE EMANUELE LIBERO nato a NAPOLI il 22/01/1991 avverso l'ordinanza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di SCHIAVONE EMANUELE di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui ai capi A e B (estorsione aggravata e partecipazione al clan dei Casalesi) e quelli dei capi C, D ed E (tentata estorsione, rapina e danneggiamento, sempre aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen.), rilevando, da una parte, che la continuazione era stata esclusa dal giudice di merito e, dall'altra, che comunque i reati dei due "gruppi" non erano avvinti da un medesimo disegno criminoso;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la pronuncia del giudice di cognizione sarebbe affetta da vizio di motivazione e ciò consentirebbe al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi e che, inoltre, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.-pen. evidenzierebbe che tutti i reati erano comunque inseriti in un unico contesto ed esecuzione di un medesimo disegno criminoso; Rilevato che il provvedimento impugnato si è correttamente conformato al dettato normativo e alla giurisprudenza di legittimità, per la quale il giudice dell'esecuzione può pronunciarsi solo quando il giudice della cognizione non si è espresso circa l'insussistenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, Domokos, Rv. 265251 - 01;

Sez. 1, n. 1466 del 21/02/1997, Cantagallo, Rv. 207232 - 01); Rilevato che la sentenza indicata nel ricorso si riferisce a una ipotesi peculiare che non si pone in contrasto con i principi ermeneutici sopra evidenziati (cfr. Sez. 1, n. 12715 del 21/9/2022, Sergi, n.m.); Rielvato in ogni caso che il provvedimento impugnato, conforme ai principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01), ha dato adeguato e coerente conto degli elementi per i quali i reati di cui ai capi C, D ed E (commessi a seguito di un episodio "occasionale e in virtù di una determinazione estemporanea) non sono avvinti dal medesimo disegno criminose con quelli di cui ai capi A e B, a nulla rilevando che per gli stessi sia stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., circostanza che qualifica le modalità della condotta posta in essere, senza che sia significativo che anche in questo modo l'associazione stessa possa esserne indirettamente agevolata;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto è manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa