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Ordinanza — n. 25748/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of logical error in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25748/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's reasoning was coherent and adequately addressed the arguments regarding the gravity of the arson charge. The appellant alleged a violation of law concerning the evidentiary weight assigned to circumstantial evidence, but the court found no logical flaw in the territorial court's comprehensive evaluation of the facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and seeks an alternative reading of the judgment without demonstrating a clear logical error.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal violation of law circumstantial evidence procedural inadmissibility logical error standard incendio colposo danni da incendio momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 423 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 423 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che, in assenza di palesi illogicità, non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURNARI CALOGERO nato a CASTELVETRANO il 15/05/1980 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni tre e giorni quindici pronunciata dal Tribunale di Marsala il 3/3/2021 nei confronti di FURNARI CALOGERO in relazione ai reati di cui agli artt. 635 (in questa assorbita la condotta di minaccia di cui al capo b) e 423 cod. pen.;

Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 423 cod. pen.; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, con gli specifici riferimento agli elementi emersi, dando conto di avere proceduto a una valutazione complessiva nella quale non assume rilievo dirimente la mancata individuazione dell'ora in cui è avvenuto l'incendio, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate con l'atto di appello, ora pedissequamente reiterate;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che, in assenza di palesi illogicità, non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ,- valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C