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Ordinanza — n. 25747/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison sentence for manifestly unfounded legal violations and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25747/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a two-month prison sentence inadmissible due to manifestly unfounded legal and procedural grievances. The appellant argued for a sentence reduction under Article 51 of the Penal Code, but the court found the lower court's reasoning on discretion and proportionality to be logically sound and consistent with prior case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 51 cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal alleging violations of the principle of proportionality in sentencing is inadmissible if the lower court's reasoning is logically coherent and free from vices, as the appellate court cannot substitute its own discretionary judgment for that of the trial court.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Discretion Principle of Proportionality Manifestly Unfounded Grievance riduzione della pena sospensione di pena arresto

Disposizioni normative citate

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Art. 51 cod. pen.
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 51 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
D.Lgs 159/2011
76, comma 3 D.Lgs 159/2011;
art. 51 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 51 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, comunque, teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep, 2021, F., Rv 280601; Sez.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
5465 del 04/11/2020, dep, 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED AHMED REDA ALI (CUI 051JPOV) nato a DAYKAHLIYA( EGITTO) il 07/02/1998 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di C:ampobasso ha confermato la sentenza di condanna a due mesi di arresto pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 24/2/2022 nei confronti di MOHAMED AHMED REDA ALI (CUI 051JPOV) in relazione ai reati di cui all'art. 76, comma 3 D.Lgs 159/2011;

Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 51 cod. pen. e la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il diritto del ricorrente di presentare ricorso avverso il provvedimento del questore non esenta il destinatario di ottemperare allo stesso, ciò considerato che l'impugnazione può essere proposta in luogo e con modalità compatibili con l'immeditata esecutività del provvedimento;

Rilevato che le ulteriori censure relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con gli specifici riferimenti, anche ai precedenti penali e all'assenza di ragioni per le quali la pena avrebbe dovuto essere ridotta, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt.132 e 133 cod. pen. della Corte di merito e tale giudizio, esente da vizi logici, non è censurabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, comunque, teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep, 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.