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Ordinanza — n. 25743/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming mafia association and murder are continuous crimes due to lack of prior planning evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25743/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Lechiara's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Lechiara argued that his murder was a vendetta for a mafia killing and thus continuous with his participation in a mafia association, citing case law requiring proof of prior criminal planning. The court rejected this, noting the lower court correctly applied established jurisprudence that such continuity requires verified pre-planning, which was absent here as the appeal offered only unsubstantiated assertions without specific dates or evidence.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The continuity between mafia association participation and specific crimes is not automatic but requires judicial verification that the end crimes were programmed at the time of joining the organization.

Parole chiave

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mafia association continuous crimes criminal planning procedural inadmissibility vendetta motive appartenenza a una banda crimine organizzato assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LECHIARA LUIGI nato a PETILIA POLICASTRO il 13/03/1966 avverso l'ordinanza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di LECHIARA LUIGI di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso e quello di omicidio rilevando che questi non risultano avvinti da un medesimo disegno criminoso;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica e contraddittoria in quanto il giudice non avrebbe adeguatamente considerato che il reato di omicidio è stato commesso quale vendetta per un omicidio di mafia e che la partecipazione del ricorrente era sostanzialmente coincisa con tale azione, Rilevato che il provvedimento impugnato -facendo riferimento all'assenza di elementi dai quali poter desumere che lo specifico omicidio di Giuseppe Vona fosse già programmato nel momento in cui il ricorrente ha preso parte dell'associazione- si è conformato alla pacifica giurisprudenza sul punto secondo la quale la partecipazione a un'associazione mafiosa non consente di ritenere che sussista automaticamente il vincolo della continuazione tra questa è i reati fine che questo, invece, è ipotizzabile solo a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01), elemento questo escluso nel caso di specie che è oggetto di mera asserzione nell'atto di ricorso, nel quale non è neanche indicata la data di consumazione dei reati;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende