Ordinanza — n. 25742/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASO DOMENICO nato a POLISTENA il 16/01/1956 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a RASO DOMENICO dichiarando validamente espiata la pena sino al 29/10/2022; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancata valenza della misura in termini di risocializzazione e rieducazione del condannato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25742/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la cor danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASO DOMENICO nato a POLISTENA il 16/01/1956 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a RASO DOMENICO dichiarando validamente espiata la pena sino al 29/10/2022; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancata valenza della misura in termini di risocializzazione e rieducazione del condannato;
Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza, facendo specifico riferimento agli elementi emersi (le violazioni circa la gestione del rapporto di lavoro e il domicilio indicato come luogo di espiazione della pena e, soprattutto, le circostanze relative ai contatti con un soggetto latitante al quale il condannato ha anche prestato il proprio ausilio), ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione in termini di inidoneità della misura a conseguire lo scopo rieducativo per il quale la stessa era stata concessa (cfr. pagine 2 e 3 del provvedimento impugnato);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la cor danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.