Ordinanza — n. 25737/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTIGNANO DOMENICO nato a OSTUNI il 05/03/1977 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, in parziale accoglimento del reclamo proposto da PUTIGNANO DOMENICO avverso il provvedimento del 30/5/2019 Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila, ha concesso un'ulteriore riduzione di pena di giorni 244 (per i periodi di detenzione a Roma Rebibbia, Bari e Foggia) e ha rigettato la richiesta relativa ai periodi di detenzione sofferti a Spoleto e L'Aquila Rilevato che con il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione circa l'assenza di una porta divisoria tra i servizi igienici e la stanza di pernottamento, nonché in ordine alla lesione alla riservatezza determinata dalla presenza di uno spioncino nel bagno al fine di consentire la vigilanza e l'osservazione al personale addetto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25737/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTIGNANO DOMENICO nato a OSTUNI il 05/03/1977 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, in parziale accoglimento del reclamo proposto da PUTIGNANO DOMENICO avverso il provvedimento del 30/5/2019 Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila, ha concesso un'ulteriore riduzione di pena di giorni 244 (per i periodi di detenzione a Roma Rebibbia, Bari e Foggia) e ha rigettato la richiesta relativa ai periodi di detenzione sofferti a Spoleto e L'Aquila Rilevato che con il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione circa l'assenza di una porta divisoria tra i servizi igienici e la stanza di pernottamento, nonché in ordine alla lesione alla riservatezza determinata dalla presenza di uno spioncino nel bagno al fine di consentire la vigilanza e l'osservazione al personale addetto;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale di Sorveglianza, procedendo a una valutazione globale e complessiva nella quale ha dimostrato di avere tenuto conto di tutti gli elementi e dei diversi fattori (per gli spioncini, le necessità di sicurezza e la possibilità dei detenuti di oscurarli in alcuni momenti; per la mancanza di porta divisoria, la circostanza che la riservatezza fosse comunque adeguatamente tutelata nella cella singola e così anche, considerate le dimensioni complessive e alla ventilazione, quanto agli aspetti santari e igienici) per cui la risposta fornita, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.