Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25737/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25737/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25737/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTIGNANO DOMENICO nato a OSTUNI il 05/03/1977 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, in parziale accoglimento del reclamo proposto da PUTIGNANO DOMENICO avverso il provvedimento del 30/5/2019 Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila, ha concesso un'ulteriore riduzione di pena di giorni 244 (per i periodi di detenzione a Roma Rebibbia, Bari e Foggia) e ha rigettato la richiesta relativa ai periodi di detenzione sofferti a Spoleto e L'Aquila Rilevato che con il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione circa l'assenza di una porta divisoria tra i servizi igienici e la stanza di pernottamento, nonché in ordine alla lesione alla riservatezza determinata dalla presenza di uno spioncino nel bagno al fine di consentire la vigilanza e l'osservazione al personale addetto;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25737/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
regime penitenziario diritti del detenuto controllo periodico della detenzione misure sostitutive della carcerazione semiprigionia riabilitazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTIGNANO DOMENICO nato a OSTUNI il 05/03/1977 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, in parziale accoglimento del reclamo proposto da PUTIGNANO DOMENICO avverso il provvedimento del 30/5/2019 Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila, ha concesso un'ulteriore riduzione di pena di giorni 244 (per i periodi di detenzione a Roma Rebibbia, Bari e Foggia) e ha rigettato la richiesta relativa ai periodi di detenzione sofferti a Spoleto e L'Aquila Rilevato che con il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione circa l'assenza di una porta divisoria tra i servizi igienici e la stanza di pernottamento, nonché in ordine alla lesione alla riservatezza determinata dalla presenza di uno spioncino nel bagno al fine di consentire la vigilanza e l'osservazione al personale addetto;

Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale di Sorveglianza, procedendo a una valutazione globale e complessiva nella quale ha dimostrato di avere tenuto conto di tutti gli elementi e dei diversi fattori (per gli spioncini, le necessità di sicurezza e la possibilità dei detenuti di oscurarli in alcuni momenti; per la mancanza di porta divisoria, la circostanza che la riservatezza fosse comunque adeguatamente tutelata nella cella singola e così anche, considerate le dimensioni complessive e alla ventilazione, quanto agli aspetti santari e igienici) per cui la risposta fornita, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.